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DISUS 1/3390

Legge sulla Clonazione e Riconoscimento di status Umano ai Cloni umani[]

  1. La clonazione è vietata nel caso l'individuo così generato abbia una aspettativa di vita pari o superiore al 20% dell'aspettativa media di vita di un essere umano. (Attualmente il limite di vita legale di un clone è quindi di 16 anni)
  2. I cloni non hanno status sociale.
  3. Un Cittadino imperiale può richiedere una eccezione a comma 1 e 2 solamente su richiesta personale e certificata nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, nei seguenti casi:
    1. riproduzione in caso di comprovati meriti militari o scientifici in concomitanza con una mancanza di discendenza e sopraggiunta infertilità. Il clone ottiene lo status di Essere Umano Libero e la sua aspettativa di vita deve essere pari a quella del progenitore. Il nome deve essere diverso da quello del Progenitore e ne deve essere riconosciuto lo status di essere umano autonomo.
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